Emodinamica, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: “Non ci sono stati altri casi gravi”

Ha negato la sospensiva sulla programmazione dell’attività a singhiozzo di Emodinamica avvenuta con il provvedimento Asrem di fine dicembre 2021 proposto dall’associazione “La Casa dei diritti delle persone che ti stanno a cuore Aps”.
E’ questa la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) a seguito dell’udienza di giovedì scorso, 26 maggio. L’associazione era stata rappresentata dall’avvocato Rita Matticoli in collaborazione con la portavoce della Casa dei Diritti, Laura Venittelli.
L’associazione aveva impugnato l’ordinanza cautelare del 24 marzo 2022 con la quale il Tar Molise aveva respinto l’istanza di sospensione proposta dall’associazione nel ricorso contro la sospensione parziale del reparto di Emodinamica.
Il collegio ha ritenuto di non accogliere l’appello cautelare in quanto, come la Sezione ha già osservato nell’ordinanza n. 1164 dell’11 marzo 2022 per il Pos relativo al triennio 2019/2021, spetta alle amministrazioni sanitarie, nell’ambito delle rispettive competenze, il potere di predisporre le misure più opportune, anche in vista dell’adozione del nuovo Pos per il triennio 2022/2024, a tutelare il diritto alla salute della collettività, tenendo in debita considerazione, per quanto attiene alla specifica questioni qui in esame, il fatto che, secondo il modello delineato dal D.M. 2 aprile 2015, n. 70, il sistema ospedaliero Hub e Spoke deve comunque consentire, anche laddove non vi sia la reperibilità immediata di un emodinamista nello Spoke di Termoli, il rapido raggiungimento dell’Hub di Campobasso in modo da non pregiudicare la salute dei pazienti che necessitino nell’immediato di riperfusione coronarica, appalesandosi altrimenti come illegittima, e gravemente violativa del diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile, l’organizzazione della rete ospedaliera che ciò non consenta, quanto all’emergenza cardiologica, nella cosiddetta golden hour.
Sotto la lente anche il mancato periculum in mora perché, secondo il collegio, al di là del grave episodio citato dall’associazione la contestata rimodulazione delle reperibilità mediche degli emodinamisti non appare meritevole di immediata sospensione.