Pubblicazione estratto dispositivo della sentenza n. 718/2021 – Corte d’Appello di Bari avente ad oggetto “Risarcimento danni per diffamazione” a favore di Muscatelli Fabio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
– Dott. Michele ANCONA Presidente
– Dott. Michele PRENCIPE Consigliere
– Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1717/2018, avente ad oggetto “risarcimento danni per diffamazione” promossa
da MUSCATELLI FABIO, rappresentato e difeso dall’ avv. Enrico Rinella -appellante
contro ROMANAZZI RUGGIERO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Capobianco e Leonardo Biscotti -appellato-
CONCLUSIONI come precisate nelle memorie difensive in atti, e richiamate da verbali in atti e dell’udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. Muscatelli Fabio, precisando di esser ufficiale dei Carabinieri già in servizio presso la stazione di Termoli, adiva il Tribunale di Bari al fine di ottenere condanna risarcitoria nei confronti di Romanazzi Ruggiero, ed a cagione della prospettata portata diffamatoria delle affermazioni dal medesimo rese a mezzo di un comunicato stampa inoltrato a più testate giornalistiche; il tutto oltre alla riparazione pecuniaria ex art. 12 legge 47/1948, e con pubblicazione dell’estratto su quotidiani come da richiesta in atti.
Si evidenziava che in tale comunicato il Romanazzi, avvocato difensore del M.llo Luciani Silvio già in servizio presso la stazione dei CC di Termoli, riferendosi all’archiviazione disposta per reati addebitati al suddetto sottufficiale, rendeva affermazioni diffamatorie e lesive dell’onore e decoro del ricorrente, essendo al medesimo state imputate, con terminologia allusiva ed in maniera strumentale ed anche inveritiera, condotte persecutorie nei confronti del suddetto Luciani. […] L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, con riconoscimento delle doglianze dell’appellante, e configurabilità della condotta diffamatoria tenuta a danno dello stesso. […] Deve osservarsi al riguardo che proprio dall’esame e lettura complessiva del comunicato di specie, dalle considerazioni ed aggettivazioni allusive utilizzate nella specie, e dall’inquadramento della vicenda così come desumibile dalla verifica di tutto quanto affermato nel comunicato in controversia, possono desumersi idonei riscontri sulla connotazione diffamatoria, peraltro già oggetto di imputazione penale […] In siffatto quadro, le affermazioni del Romanazzi si appalesano lesive e diffamatorie nei confronti del Muscatelli, laddove vanno ad imputare improprie e strumentali iniziative, e senza che tali assunti siano supportati affatto da riscontri al riguardo. […] Nella specie si è al cospetto di allusioni ed apprezzamenti e qualificazioni delle condotte del Muscatelli che prescindono da riscontri di riferimento, non corredate da elementi che consentano di apprezzare la rispondenza ai reali accadimenti di quanto prospettato con il comunicato stampa, nulla essendo emerso al riguardo neppure dalle risultanze del processo penale celebratosi, apparendo il tutto frutto di personali elaborazioni e trasposizioni dal Romanazzi. Da quanto innanzi deriva la ravvisabilità della lesione della sfera della reputazione soggettiva dell’appellante, stante la allusione e prospettazione di qualità identificate in termini deteriori. […]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull’appello proposto avverso la ordinanza resa il 24/5/2018 resa nel proc. n. 9673/2017 dal Tribunale di Bari , così provvede: In accoglimento dell’appello;
1) Condanna Romanazzi Ruggiero al pagamento, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 7.500,00 a favore di Muscatelli Fabio, oltre interessi legali dal dì della pronunzia sino all’effettivo soddisfo;
2) Dispone la pubblicazione dell’estratto del dispositivo della sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 c.p.c. ed a cura e spese della parte soccombente, su “Il Molise” e “Il Quotidiano di Termoli”, anche nelle relative versioni on line;
3) Rigetta ogni ulteriore richiesta;
4) Condanna Romanazzi Ruggiero al pagamento delle spese di lite che si
liquidano in: – Complessivi € 2.767,00 oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, per il giudizio di primo grado; – Complessivi € 2.850,00 oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 17/3/2021
Il Consigliere est. Dott. Antonello Vitale Il Presidente Dott. Michele Ancona